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Generati nell'amicizia - Nasce il comitato


- Attività

- Pieghevole

- Generati nell'amicizia


- Atto costitutivo

- Statuto

- Consiglio direttivo

Generati nell'amicizia
STATUTO DEL COMITATO
CARDINALE CARLO CAFFARRA
ASSOCIAZIONE CULTURALE


Definizione, finalità, programma

Art. 1 – Comitato

Il Comitato “Cardinale Carlo Caffarra, Associazione Culturale”, in seguito denominato “Comitato”, costituito in Ferrara è un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro e non prevede la possibilità di distribuzione di utili, nemmeno indirettamente.
Il motto del Comitato è “Generati nell’amicizia”.


Art. 2 – Scopo e programma

Lo scopo principale del Comitato è quello di:
A. Promuovere e diffondere la figura e la spiritualità sacerdotale di Carlo Caffarra e approfondire il valore esemplare della sua vita;
B. Mantenere e promuovere la conoscenza, la condivisione e la diffusione del magistero del Cardinale Carlo Caffarra;
C. Promuovere lo sviluppo del patrimonio di relazioni tra il Cardinale Caffarra con personalità ed enti associativi di comprovata rilevanza sociale, umana, educativa e culturale;
D. Sostenere le iniziative di soggetti, sia singoli che in forma associata, che vivono un’esperienza cristiana nella società, come ad esempio le famiglie e la comunione tra queste, in quanto minoranze creative che con forme nuove sono chiamate a testimoniare al mondo un cristianesimo autentico e vissuto.
Il Comitato potrà adoperarsi per il perseguimento del proprio scopo nella realizzazione, anche in collaborazione con terzi, siano persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, imprese, associazioni o altri enti del terzo settore, di incontri, convegni, eventi, rappresentazioni, pubblicazioni editoriali o multimediali, diffusione di contenuti culturali a mezzo stampa o digitale. Il Comitato inoltre, al medesimo fine, si potrà occupare dell’aggiornamento e lo sviluppo del sito internet www.caffarra.it.
Sarà facoltà del comitato quella di effettuare raccolte fondi da destinare al sostegno economico delle attività poste in essere per le suddette finalità.
Il programma del Comitato prevede come eventuale termine naturale dell’attività di formazione del patrimonio quello della costituzione di una Fondazione, o altre forme giuridiche previste dall’ordinamento e ritenute più adeguate dai Promotori, che possa continuare a sviluppare le finalità per le quali i Promotori stessi hanno formato il Comitato.
Il Comitato, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.


Art. 3 – Durata

La durata del Comitato è fissata in anni 15 dalla sua costituzione.
L'Assemblea dei Promotori potrà, comunque, deliberare di prorogarne la durata per permettere il raggiungimento degli scopi. La partecipazione dei Promotori non può essere temporanea.


I Promotori


Art. 4 - Promotori

Possono essere Promotori le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, che si impegnano ad osservare gli scopi statutari e la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo, dietro richiesta scritta.
Tutti i Promotori sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.
Tutti i Promotori hanno:
• i diritti di partecipare alle attività del Comitato, di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare il rendiconto annuale;
• i doveri di versare la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo, di partecipare alle Assemblee, di cooperare per il raggiungimento degli scopi, di tenere un comportamento verso gli altri Promotori e verso terzi improntato a correttezza e buona fede.
La qualità di promotore non è trasmissibile.


Art. 5 – Domanda di ammissione

Gli aspiranti devono presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome e cognome, nel caso di privati cittadini o ditte individuali, indirizzo, luogo e data di nascita denominazione e sede legale nel caso d’associazioni o società, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno, e alle deliberazioni degli organi sociali.


Art. 6 – Risposta

Entro 10 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande d’ammissione. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di promotore diverrà effettiva e il nominativo sarà annotato nel libro dei promotori. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea.


Art. 7 – Decadenza

La qualità di promotore si perde nei seguenti casi:
a) morte;
b) recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire al Consiglio Direttivo;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di:
• inosservanza dello statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
• inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
• comportamento che possa creare danno al Comitato.
L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il promotore sarà stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine (15 giorni) e non avrà adempiuto.
Il promotore che, per qualsiasi motivo, cessi di fare parte del Comitato non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati né sul patrimonio del Comitato.


Patrimonio sociale e bilancio


Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:
• dai conferimenti dei Promotori al momento della costituzione o al momento della loro ammissione;
• da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti al Comitato;
• dalle oblazioni raccolte;
• dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi ed altre attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del Comitato e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
• da ogni altra entrata e cespite patrimoniale.


Art. 9 – Esercizio

L'esercizio finanziario del Comitato termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.
Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Promotori per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Comitato è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietato distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.


L’assemblea e il Consiglio Direttivo


Art. 10 - Organi

Sono organi del Comitato:
• l'Assemblea dei Promotori;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente, nell’eventualità in cui il Consiglio Direttivo decida di nominarlo;
• il Segretario, nell’eventualità in cui il Consiglio Direttivo decida di nominarlo.


Art. 11 - Assemblea

L’Assemblea dei Promotori rappresenta tutti i Promotori.
Tutti i Promotori hanno diritto di parteciparvi.
Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Promotori ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Ogni promotore ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione all’assemblea per delega (ogni promotore può portare al massimo n. 2 deleghe).
Gli enti pubblici o privati, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del trenta giugno di ogni anno.
Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Promotori.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o con telefax, o con messaggio di posta elettronica, da inviare ai Promotori almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Promotori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono sempre la presenza di almeno la metà dei Promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; fermo restando il divieto di modificare gli scopi del Comitato.
Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno due terzi dei Promotori.
I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Promotori presso la sede del Comitato e possono essere inviati in copia ai Promotori che ne fanno richiesta.


Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:
• delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato;
• approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;
• nomina i membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria dal presente statuto e su tutte quelle previste dalla legge o sottoposte alla sua approvazione o al suo parere dal Consiglio Direttivo.


Art. 13 - Assemblea straordinaria

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Comitato.


Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Comitato; il Consiglio Direttivo può, pertanto, deliberare qualunque operazione ritenga opportuna per il conseguimento degli scopi del Comitato;
In particolare il Consiglio:
a) - organizza e dirige l’attività del Comitato e la raccolta dei fondi, coordinando l’attività prestata dai Promotori;
b) - gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunziati;
c) - delibera l'ammissione e l’esclusione dei Promotori;
d) - delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;
e) - delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;
f) - delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;
g) – redige, mediante l’ausilio del segretario, il rendiconto annuale a norma dell'articolo 9;
h) - nomina il proprio Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario;
i) - delega sulle proprie materie il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;
j) - individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Comitato di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;
k) - coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Comitato;
l) - vigila sull'osservanza dello Statuto;
m) - delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto.


Art. 15 – Consiglieri

Il Consiglio Direttivo è formato di un numero variabile di almeno 3 membri eletti dall’Assemblea fra i Promotori. Il numero è determinato dall'Assemblea che nomina i Consiglieri. L'Assemblea può modificare il numero dei componenti del Consiglio anche durante il loro mandato. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili.
Nel caso in cui durante un esercizio venga meno un Consigliere, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea perché ne deliberi la sostituzione.
Il Consigliere eletto in sostituzione di quello venuto meno e i nuovi Consiglieri eletti a seguito della modificazione del numero dei componenti del Consiglio dureranno fino alla scadenza di quelli già in carica.


Art. 16 – Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata, anche a mano, con telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o tele conferenze, alle condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


Art. 17 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente del Comitato, ed eventualmente il Vice Presidente e il Segretario, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica tre esercizi.
Il Presidente:
• ha la rappresentanza legale del Comitato, in giudizio e di fronte ai terzi;
• esegue le deliberazioni del Consiglio e compie l'attività di gestione che gli sia stata delegata;
• convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo;
• convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai termini di statuto.
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza.
Nei confronti dei terzi il fatto stesso dell'intervento del Vice Presidente varrà a giustificare l'impedimento, l'assenza o la vacanza del Presidente.


Art. 18 - Segretario

Il Segretario, se nominato, collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio.
Cura la tenuta dei libri sociali, le cui pagine sono numerate e vidimate dal Presidente.
Il Segretario inoltre provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto. Predispone i preventivi delle attività che il Comitato intende intraprendere e che il Consiglio deve approvare. Con firma disgiunta da quella del Presidente, esegue la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Comitato approvate dal Consiglio.
Per tali attività si avvarrà dell’ausilio del commercialista.


Art. 19 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese documentate.


Art. 20 - Sostenitori

Possono aderire al Comitato in qualità di Sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc. che intendono sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.
I Sostenitori non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una Convenzione destinata ai Sostenitori, a cui sono presentati il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.


Art. 21 - Presidente e Vice Presidente Onorari

Il Presidente e il Vice Presidente Onorari, eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio, esprimendo i loro pareri, senza diritto di voto. Possono essere scelti anche tra i promotori.


Art. 22 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Ai sensi dell'art. 41 del Codice Civile, i Promotori sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.


Art. 23 - Riconoscimento

L'Assemblea dei Promotori ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento del Comitato in persona giuridica e/o della sua iscrizione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e/o di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.


Art. 24 - Scioglimento

Il Comitato si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
Poiché il raggiungimento dello scopo si avrà con la costituzione della Fondazione, o altre forme giuridiche previste dall’ordinamento e ritenute più adeguate dai Promotori di cui all'articolo 2 e con la sua dotazione, alla medesima sarà devoluto l'intero patrimonio.
Nei casi di scioglimento del Comitato diversi da quello del raggiungimento dello scopo, l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto, se il Comitato sarà iscritto all'Anagrafe ONLUS o al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ad altre organizzazioni previste dalle relative normative specifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; se il Comitato non sarà stato iscritto a nessuna delle citate anagrafi, conformemente a quanto prevede l'articolo 42 del Codice Civile, l'eventuale residuo patrimonio sarà devoluto ad associazione, fondazione od ente che abbia scopi analoghi e che sarà individuato dall'Assemblea dei Promotori.


Ferrara, 07/01/2019